REGIONE – Il Piemonte si dota di una nuova legge sulla caccia. Tra le novità, divieto di sparo nelle domeniche di settembre
Nuove regole e, tra queste, il divieto di caccia nelle domeniche di settembre. Il Piemonte si dota, dopo sei anni, di una nuova legge sulla caccia e sulla tutela della fauna. Il documento è stato approvato dal Consiglio regionale il 12 giugno scorso.
L’assessore all’Agricoltura, Giorgio Ferrero, ha precisato: “Questa legge non fa scelte pro o contro la caccia, non intende penalizzare nessuno, bensì governare con buon senso tentando di dare risposte ai problemi che le nuove sensibilità e la proliferazione incontrollata di alcune specie sta ponendo ai cittadini e ai territori piemontesi. E’ anche una legge innovativa, perché coniuga la tutela della fauna con l’attività venatoria aggiornandola ai nuovi scenari che si sono determinati con il proliferare della fauna selvatica dannosa non solo alle coltivazioni, ma anche all’incolumità dei cittadini, penso ai cinghiali e ai caprioli. Se da una parte crescono le specie protette e si fa una particolare attenzione alla tipica fauna alpina, dall’altra, su autorizzazione delle Province o della Città metropolitana, i proprietari dei fondi in possesso di licenza di caccia potranno intervenire sui loro terreni per tutelare le colture”.
Il presidente Sergio Chiamparino ha rivolto “congratulazioni e ringraziamento all’assessore Ferrero e a tutti coloro che hanno collaborato, a cominciare dalla maggioranza, che ha avuto un forte ruolo propositivo per dare finalmente al Piemonte una regolamentazione dell’attività venatoria senza alcun intento punitivo verso i cacciatori e nel pieno rispetto della tutela dell’ambiente e di tutti i cittadini”.
Una delle principali novità è senza dubbio il divieto di cacciare durante tutte le domeniche di settembre. Questo, ha spiegato l’assessore Ferrero, “permetterà ai cittadini di frequentare con meno paure boschi e prati e garantisce comunque ai cacciatori la possibilità di esercitare l’attività venatoria”. Inoltre, introduce la possibilità per i proprietari dei fondi di vietare la caccia sui propri terreni, obbliga i cacciatori a indossare un giubbotto retroriflettente o bretelle ad alta visibilità ed a superare obbligatoriamente una prova di tiro in poligono almeno ogni 30 mesi per l’uso della carabina nella caccia di selezione, inserisce misure straordinarie di controllo della fauna selvatica su richiesta delle organizzazioni sindacali agricole e dei sindaci, con la possibilità di coinvolgimento anche dei proprietari e conduttori dei fondi danneggiati, purchè in possesso di abilitazione venatoria.
Le specie escluse dalla caccia sono quindici: 11 anatidi (fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione), il merlo, l’allodola, la pernice bianca e la lepre variabile, oltre quelle oggetto di tutela per norma nazionale. Viene introdotta una sanzione specifica verso chi abbatte la femmina di fagiano di monte, la pernice bianca, la lepre variabile, l’allodola, il merlo e le 11 specie di anatidi non cacciabili in Piemonte, e vengono completamente riviste le sanzioni.
Vengono riorganizzati gli ambiti territoriali di caccia (Atc) e i comprensori alpini (Ca) riportando in legge la riorganizzazione realizzata di recente con atti amministrativi: si passa così da 38 a 22 enti gestori, con una diminuzione da 20 a 10 dei componenti i comitati di gestione (quindi gli amministratori diminuiscono complessivamente da 760 a 380). Previsto un equilibrio di rappresentanza nella nomina dei componenti di Atc e Ca per evitare, come avveniva in passato, che con una forzatura della legge nazionale che prevede l’equilibrio tra le categorie (cacciatori 30%, agricoltori 30%, rappresentanti dei Comuni 20%, associazioni ambientaliste 20%), le rappresentanze fossero vicine al 90% di cacciatori. L’affidamento del controllo amministrativo – contabile sull’attività di ogni Atc e Ca viene affidato ad un collegio di cinque revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, anziché i 38 attualmente scelti dai Comitati di gestione.
La legge comprende anche: l’adesione a un solo comprensorio per la tipica fauna alpina; l’introduzione del limite del 5% per l’adesione di cacciatori foranei negli Atc e Ca, elevabile negli Atc di pianura al 10% previo parere della Commissione regionale competente (tali limiti non si applicano per la caccia al cinghiale ed il completamento dei piani di abbattimento dei caprioli; limite massimo di immissione della fauna selvatica al 15 marzo per quella riprodotta in natura ed al 31 luglio per quella riprodotta in cattività (dopo l’abrogazione della precedente legge regionale era uso immettere animali cosiddetti “pronta caccia”, allevati di varia provenienze, alcuni giorni prima dell’apertura ed anche a caccia aperta; la regolamentazione della possiblità di addestramento, allenamento e prove relative alla falconeria e di appostamenti temporanei per il prelievo di ungulati; il riconoscimento dell’attività dei centri di recupero animali selvatici; il divieto di allevamento, immissione e importazione di cinghiali e relativi ibridi, di usare di richiami vivi, di effettuare ripopolamenti con fauna selvatica allevata all’estero, di usare sui cani collari a scarica elettrica durante l’addestramento e la caccia.