SETTEMBRE 2024 IL NOTAIO RISPONDE A cura del notaio Gabriele Naddeo www.notaionaddeo.it – www.gabrielenaddeo.it

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IL NOTAIO RISPONDE – SETTEMBRE  2024

A cura del notaio Gabriele Naddeo

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  • Ho sentito che è stata approvata la riforma della successione. Cosa comporterà?

Bisogna in primo luogo fare chiarezza sul punto che le modifiche devono essere ancora approvato in via definitiva; si può, ad ogni buon conto, fare una panoramica sulle novità. Sono, in primo luogo, definite nuove modalità di calcolo della base imponibile per il conteggio delle aliquote e delle franchigie dell’imposta, per le quali viene escluso il “donatum” dalla perimetrazione del “relictum”. Viene, inoltre, eliminato il riferimento all’istituto di affiliazione e si chiarisce che anche gli affilianti e gli affiliati sono considerati parenti in linea retta. Tra le novità per la dichiarazione di successione, poi, si prevede la semplificazione delle informazioni e della documentazione da allegare. Per la liquidazione dell’imposta si introduce il principio di autoliquidazione con la previsione del controllo di regolarità da effettuare successivamente e, nel caso in cui emergesse una maggiore imposta principale, dell’eventuale notifica al contribuente di un avviso di liquidazione nel termine di decadenza di due anni. Vi è, poi, un’agevolazione utile in caso di imposte per il cui pagamento sia necessario attingere dalle somme cadute in successione: si prevede che le banche, gli intermediari finanziari e le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche prima della presentazione della dichiarazione di successione, consentono, in presenza di beni immobili nell’asse ereditario e nei limiti delle somme dovute per il versamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo, lo svincolo delle attività cadute in successione quando a richiederlo sia l’unico erede di età non superiore a 26 anni. Su tale punto, il limite dell’età trova la sua giustificazione nel fatto che sia probabile che un giovane non abbia i fondi necessari per pagare le imposte e, al fine di evitare una fase di stallo, gli viene concesso di utilizzare le somme della successione per pagare le imposte; capita, tuttavia ed ahimè, spesso e volentieri che persone anche di età maggiore ai 26 anni non abbiano le risorse necessarie per far fronte alle imposte, soprattutto quando in una successione vi sono molti immobili. Viene accolto l’orientamento della giurisprudenza di legittima in materia di TRUST, per cui – in breve – le imposte saranno dovute al momento del trasferimento dei beni dal trust ai beneficiari e non al momento della costituzione e dotazione del trust (salva diversa volontà del disponente). Viene, in ultimo, confermata la disciplina del patto di famiglia che prevede esenzioni dall’imposta nell’ambito di passaggi generazionali di aziende e quote societarie.

– Ho una azienda di componentistica. Per motivi fiscali mi è stato suggerito di sottoscrivere un patto di famiglia per il passaggio delle quote. Affinché sia valido è necessaria la firma di tutti i beneficiari?

La risposta è corretta e, oltre alla firma, i beneficiari – la cui assenza renderebbe nullo l’atto – devono essere soddisfatti nei loro diritti di legittima, a meno che non vi rinuncino. Per diritti di legittima, si intendono i diritti che spetterebbero ai legittimari qualora la successione si aprisse nel momento della stipula del patto di famiglia. Facciamo un esempio: Tizio imprenditore ha un’azienda che vale 1.000.000 di euro e la sua famiglia è composta da moglie Tizia e due figli Caio e Sempronio. Tizio vuole trasferire il controllo dell’azienda a Sempronio che è l’unico ad aver dimostrato capacità imprenditoriali; Tizio potrà trasferire l’azienda a Sempronio con il patto di famiglia, a condizione che partecipino anche Tizia e Caio e venga loro riconosciuta e versata la somma di euro 250.000,00 ciascuno (ossia un quarto corrispondente alla quota di legittima loro spettante). Il tutto a meno che Tizia e Caio non vi rinuncino; la norma, in ultimo, prevede che il versamento venga fatto dal soggetto che riceve l’azienda ossia Sempronio anche se può capitare che provveda il cedente (nel nostro caso Tizio).

– Voglio acquistare un’abitazione a un’asta giudiziaria. Una volta acquistata è possibile farla intestare a un altro soggetto?

A meno che non sia previsto dalla procedura in corso, l’acquisto avverrà in favore dell’aggiudicatario il quale, solo successivamente e con un apposito atto, su cui si pagheranno altre ed apposite imposte, potrà trasferire a terzi l’abitazione. Va da sè che, se l’aggiudicatario ha chiesto le agevolazioni prima casa e trasferisca prima del quinquennio, vi sarà la decadenza dalle agevolazioni medesime; il termine del quinquennio, poi, rileva anche in materia di plusvalenza, qualora il prezzo di vendita sia superiore a quello di acquisto all’asta e il venditore non abbia adibito l’abitazione a propria residenza per più della metà del tempo dl momento dell’acquisto a quello del trasferimento. Tale ultima ipotesi (plusvalenza) non trova spazio in caso di donazione o atto senza corrispettivo.

– Un prestito vitalizio ipotecario può essere acceso su un immobile non residenziale?

La risposta è negativa: la normativa prevede che l’immobile il quale, di fatto, funge meramente da garanzia, sia residenziale. Nulla vieta, tuttavia, che in caso di disponibilità da parte dell’ente creditore e nei limiti di legge, possano essere poste in essere figure contrattuali simili aventi ad oggetto immobili non residenziali.

– Mio padre ha redatto due testamenti scritti di suo pugno. L’ultimo è stato scritto un anno prima della sue scomparsa e presenta delle variazioni rispetto a quello precedente. Quale è da considerarsi valido?

La legge prevede che si debbano prendere in considerazione tutti i testamenti redatti ma che, in caso di incompatibilità tra le disposizioni, prevalgano quelle contenute nell’ultimo. Se l’incompatibilità interessa solo alcune disposizioni, quelle non incompatibili dovranno essere fatte valere.

 

NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

Cassazione, ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29555, sez. II civile SERVITU’ – PREDIALI – COSTITUZIONE DEL DIRITTO – DELLE SERVITU’ VOLONTARIE – COSTITUZIONE NON NEGOZIALE – PER USUCAPIONE – Servitù di passaggio – Usucapione – Presupposti – Opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù – Nozione. Ai fini dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante. Per la Corte, dunque, non servono opere evidenti, ma che la circostanza possa essere provata con altri mezzi di prova, come ad esempio quella testimoniale.

Cassazione, ordinanza 6 febbraio 2024, n. 3352, sez. II civile. SUCCESSIONI – Donazione – In conto disponibile – Con dispensa da collazione – Successivo testamento – Attribuzione della disponibile a un terzo – Compatibilità tra le due attribuzioni – Sussistenza – Motivi. Si può incidere sulla dispensa da imputazione contenuta in una donazione, anche con un testamento. La Cassazione, difatti, equipara la disposizione del donante, secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, ad un negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere tuttavia espressa. La Corte inoltre evidenzia l’importanza del contenuto della volontà, poichè l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione, ai sensi dell’art. 682 cod. civ., nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.

Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7470, sez. V – Imposta di registro – Cessione totalitaria di quote societarie – Esclusa riqualificazione nei termini di cessione d’azienda. Cassazione, sentenza 20 marzo 2024, n. 7495, sez. V – Imposta di registro – Cessione totalitaria di partecipazione sociale – Misura fissa – Esclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta d’azienda. Cassazione, sentenza 16 aprile 2024, n. 10243, sez. V – Imposta di registro – Cessione totalitaria di partecipazione sociale – Misura fissa – Preclusa riqualificazione nei termini di cessione indiretta di azienda Con queste tre sentenze, la Cassazione conferma l’orientamento per cui la cessione totalitaria di una partecipazione sociale non può essere riqualificata, ai fini civilistici, ma soprattutto fiscali, come cessione d’azienda. La cessione totalitaria di quote societarie va tassata con imposta fissa e non proporzionale, come nel caso di cessione di azienda. La prima è soggetta ad una disciplina codicistica difforme da quella che regola la cessione d’azienda, sia sotto il profilo del regime di responsabilità dei debiti che della continuazione della medesima attività imprenditoriale, il che osta alla possibilità di qualificare la cessione di quote quale cessione d’azienda, in mancanza di elementi intrinseci all’atto soggetto a registrazione da cui ricavare una diversa volontà delle parti. Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l’imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa, ai sensi dell’art. 11 della tariffa – parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all’amministrazione finanziaria – in assenza di elementi extratestuali o atti collegati – la riqualificazione della fattispecie nei termini di cessione indiretta di azienda, restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua “intrinseca natura” ed i suoi “effetti giuridici”, il trasferimento dell’azienda appartenente alla società di persone o di capitali.

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