AGOSTO 2024 IL NOTAIO RISPONDE A cura del notaio Gabriele Naddeo www.notaionaddeo.it – www.gabrielenaddeo.it

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IL NOTAIO RISPONDE – AGOSTO  2024

A cura del notaio Gabriele Naddeo

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– Entro quanti anni si può impugnare un testamento?
Per rispondere correttamente alla domanda del lettore bisogna prima analizzare le motivazioni per cui si intende impugnare un testamento. Se, infatti, il testamento deve essere impugnato per vizi che ne comportino l’annullabilità (mancanza di autografia nel testamento lo grafo, o ancora ipotesi di violenza o dolo nella redazione del testamento), il termine per impugnare è di cinque anni. Qualora invece il testamento deve essere impugnato per lesioni della quota di legittima, il termine decennale di fatto congruente con quello che legislatore concede per accettare l’eredità. L’ultimo caso di impugnazione può essere quello che sia finalizzato a una declaratoria di nullità del testamento (si pensi al testamento falso); in questo caso si potrà procedere all’impugnazione in ogni momento. Quest’ultima fafattispecie, in ogni caso, dovrà fare i conti con le esigenze di certezza del diritto e soprattutto con gli istituti che garantiscono l’acquisizione dei diritti dopo un certo periodo di tempo, come ad esempio l’usucapione.
– Vorrei donare un piccolo appartamento di mia proprietà a un mio nipote. Per evitare che al momento della mia morte sorgano delle dispute con gli altri miei figli posso utilizzare la formula della dispensa della collazione? Può spiegarmi come funziona concretamente?
La dispensa dalla colazione è quell’istituto che, in caso di donazione, permette agli eredi di imputare quanto donato nella cosiddetta quota disponibile, in modo tale che non possa essere “occupata” la quota di legittima; trattasi, in realtà, di istituto che può essere utile nel momento in cui, effettivamente, non si vadano a ledere le quote di legittima. Nel caso di specie, pertanto, è molto importante che quanto donato abbia un valore che non superi quello della quota disponibile del lettore.sul punto rinvio quanto scritto in tema di riunione fittizia.
– Sto pensando di concedere l’usufrutto della casa dove vivo a mia figlia che attualmente è sola e abita con me. Come posso fare? Ci sono dei vantaggi?
Il diritto di usufrutto a favore della figlia del lettore comporta come conseguenza che la medesima potrà vivere nella casa, metterla in locazione e ricavarne i frutti (ossia i canoni), dovrà altresì pagare le imposte e tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria del bene. Vantaggi effettivi, a favore del lettore, possono essere che dal punto di vista fiscale e contributivo egli risulterà privo della titolarità dell’immobile; dal punto di vista successorio, invece, non cambia nulla se non una lieve diminuzione del valore del bene che andrà in successione a favore della figlia. Solitamente avviene il contrario, ossia viene concesso a favore del proprio figlio il diritto di nuda proprietà con riserva del diritto di usufrutto in favore del genitore: in tal caso il genitore rimane nella disponibilità del bene e, al momento del suo decesso, il figlio ne diverrà pieno proprietario senza bisogno di svolgere le pratiche di successione. Quanto alle modalità qualsiasi atto di alienazione potrà essere idoneo, dalla vendita fino alla donazione.
– Mia suocera mi ha donato un box auto distante 500 metri da dove abito. Come posso farlo diventare di mia pertinenza?
L’articolo 817 del Codice Civile sancisce che: “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa.”. Nel caso esposto dal lettore il box ricevuto in donazione, di fatto, è destinato al servizio dell’abitazione di cui lettore è proprietario (così almeno si presume); il box in questione, di fatto, evidentemente permetterà un miglior utilizzo dell’abitazione da parte del lettore e, per quanto riguarda la distanza, 500 metri, di fatto, sono una distanza più che ragionevole. Si aggiunga che, da un punto di vista fiscale, un bene può essere considerato pertinenza a condizione che si trovi nello stesso comune del bene principale.
Ho un figlio ancora minorenne che vorrei far entrare in una srl. È possibile o bisogna attendere la maggiore età?
È assolutamente possibile far entrare un minorenne come socio di una società a responsabilità limitata e, a tal fine, sarà necessario ottenere le apposite autorizzazioni dall’autorità giudiziaria; nel caso di specie, inoltre, trattandosi di una partecipazione che non comporta responsabilità illimitata, sarà decisamente più agevole dimostrare l’utilità dell’operazione in favore del minorenne. Ovviamente, ho preso in considerazione la posizione di socio e non quella di amministratore, per la quale è opportuno fare un ragionamentro a parte vista l’incapacità di agire del minorenne.
NOVITA GIURISPRUDENZIALI
Cassazione, ordinanza 7 novembre 2023, n. 30975, sez. II civile
CONDOMINIO – Lastrico solare – Uso esclusivo da parte del proprietario dell’ultimo piano – Prova della proprietà – A carico del condominio – Esclusione – Presunzione di condominialità – Sussistenza.
La presunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliare in condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all’uso comune della “res”, sia nell’attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa il Condominio dalla prova del suo diritto, ed in particolare dalla cosiddetta “probatio diabolica”. Ne consegue che quando un condomino pretenda l’appartenenza esclusiva di uno dei beni indicati nell’art. 1117 c.c., poiché la prova della proprietà esclusiva dimostra, al contempo, la comproprietà dei beni che tale norma elenca, è onere dello stesso condomino rivendicante la esclusiva proprietà darne la prova.
Cassazione, sentenza 6 novembre 2023, n. 30823, sez. II civile
CONTRATTI AGRARI – CONTROVERSIE – cd. “livello” – Natura giuridica – Diritto reale di godimento – Assimilabilità all’enfiteusi – Configurabilità – Conseguenze – Accertamento – Dati catastali – Rilevanza – Esclusione.
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, chiarisce – come già in passato – la natura del “livello”, che viene ad assimilarsi, se non a identificarsi con l’enfiteusi, disciplinata e normata, a differenza del livello, dal codice civile. Il livello è un istituto giuridico, con origini nel mondo romano, ma sviluppatosi nel periodo medievale, che consiste nella concessione di un terreno agricolo (o anche di un immobile urbano) a fronte del pagamento di un fitto. Questa sentenza, oltre a ricostruire la natura giuridica del “livello”, che afferma avere natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi, esprime il principio per cui la sua esistenza va accertata mediante il titolo costitutivo del diritto o l’atto di ricognizione, mentre è da escludersi la rilevanza dei dati catastali, come del resto in tutti i casi di diritti reali.
Cassazione, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, sez. I civile
FAMIGLIA – MATRIMONIO – REGIME PATRIMONIALE – FONDO PATRIMONIALE – Atto costitutivo – Deroga – Iscrizione di ipoteca – Immobile compreso nel fondo – Risanamento dell’attività commerciale – Presenza di figli minori – Deroga all’autorizzazione del giudice tutelare – Interesse della famiglia – Sussiste
Questa ordinanza della Corte conferma ulteriormente il solco tracciato in maniera, pressoché costante dalla giurisprudenza, in tema di disposizione di beni vincolati in fondo patrimoniale con presenza di figli minori: in tema di fondo patrimoniale, pur in presenza di figli minori, la preventiva autorizzazione del giudice al compimento di atti di disposizione, indicati nell’art. 169 c.c., è applicabile solo in mancanza di un’espressa pattuizione in deroga contenuta nell’atto di costituzione del fondo. In altri termini: se al momento della costituzione del fondo patrimoniale i coniugi pattuiscono che, per gli atti dispositivi, è sufficiente la loro volontà, non si dovrà far ricorso all’autorità giudiziaria.
Cassazione, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32439, sez. II civile
SUCCESSIONI – Vitalizio alimentare – Validità del contratto – Imprevedibilità della vita del beneficiario – Sufficienza – Esclusione – Comparazione delle prestazioni con il bene trasferito – necessità.
Il contratto atipico di mantenimento (o di vitalizio alimentare o assistenziale), con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell’alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato mantenimento e/o assistenza vita natural durante, è caratterizzato – al momento della sua conclusione – dall’alea inerente sia alla durata della vita del vitaliziato, sia alla entità delle prestazioni a carico del vitaliziante. Quest’ultimo, in buona sostanza, sa cosa riceve ma non sa cosa darà e, pertanto, la sua è una posizione aleatoria ossia rischiosa: si pensi al contratto di assicurazione, nell’ambito del quale l’assicirato paga un premio mentre l’assicratore non sa se pagherà zero o chissà quanto per un eventuale indennizzo o risarcimento. La Corte sottolinea, soprattutto, che le prestazioni del vitaliziante, sono necessariamente suscettibili di valutazione economica e negoziabili, evidenziando la natura del contratto in esame quale a prestazioni corrispettive e non gratuito.
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