DIRITTO E CASTIGO LUGLIO 2024 – Responsabilità del proprietario di cani da pastore in contesti escursionistici: fondamenti giuridici e implicazioni

cani da pastore

DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALE LUGLIO 2024

Responsabilità del proprietario di cani da pastore in contesti escursionistici: fondamenti giuridici e implicazioni

 

Negli ultimi anni, l’escursionismo ha conosciuto una crescita significativa come attività ricreativa, soprattutto per coloro che cercano una fuga dalla vita cittadina e un’immersione nella natura. Non è raro, in queste parentesi bucoliche, incontrare greggi o mandrie di mucche al pascolo. Soprattutto, è molto probabile imbattersi in cani da pastore. Diventa, quindi, fondamentale comprendere i diritti e i doveri sia degli escursionisti che dei proprietari dei cani per garantire la sicurezza di tutti.

Un caso emblematico che può aiutare a chiarire questi aspetti ha coinvolto un mio conoscente. Al rientro da un’escursione su di un sentiero segnalato, questi si è imbattuto in due cani di grossa taglia che gli sbarravano il percorso. I cani abbaiavano e ringhiavano, palesando in modo manifesto che non avrebbero gradito il suo passaggio. Lo sventurato ha cercato di attirare l’attenzione del proprietario, e, non ottenendo risposta, si è visto costretto a deviare il percorso attraversando un prato scosceso. Raggiunta la strada principale e imbattutosi nel pastore proprietario cui esponeva le sue doglianze per il mancato soccorso, si è sentito rispondere che è dovere di un escursionista informarsi sulla condotta da tenere in presenza di animali da pascolo, non potendosi lamentare, in caso contrario, di eventuali attacchi da parte dei cani preposti alla loro difesa.

La risposta del pastore non è giuridicamente corretta. Se è vero che un escursionista accorto dovrebbe informarsi, spetta, comunque, al proprietario degli animali adottare misure preventive atte ad evitare incidenti. Questo include, ad esempio, l’installazione di segnali di avvertimento adeguati lungo il sentiero e il mantenimento di un controllo effettivo sui cani.

Il fatto che si tratti di cani da pastore, non concretizza una deroga alla disciplina dettata dall’art.2052 cod. civ.. il quale prevede che il proprietario di un animale, o chi se ne serve, è responsabile dei danni cagionati dall’animale stesso, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito. Integra il caso fortuito l’intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità e che si inserisca all’improvviso nell’azione di un soggetto, soverchiando ogni possibilità di resistenza o contrasto da parte dell’uomo; di conseguenza, non può attribuirsi efficacia liberatoria alla semplice prova dell’uso della normale diligenza nella custodia dell’animale.

Il fondamento della responsabilità in oggetto risiede nell’impiego dell’animale per trarre delle utilità secondo la sua natura e la sua destinazione economica e sociale. Questo concetto è ben riassunto dal brocardo latino “cuius commoda eius et incommoda”: colui che trae vantaggi dall’animale, deve anche sopportarne gli oneri, compresi i danni da esso cagionati.

Naturalmente, l’onere di provare la sussistenza del rapporto di causalità grava sul danneggiato: il danno deve essere conseguenza di un fatto collegabile alla natura tipica dell’animale che deve aver partecipato in maniera attiva alla sua produzione e non deve costituire soltanto l’occasione.

In altre parole, il fatto dell’animale deve costituire una causa sine qua non del danno.

Nei contesti escursionistici, i cani da pastore sono utilizzati per il loro impiego tradizionale di guida e protezione del gregge. Questa attività rientra nell’uso del cane per trarne beneficio secondo la sua natura e destinazione economica, come da definizione della giurisprudenza. Pertanto, se durante un’escursione un cane da pastore causa danni a terzi o ad altri animali, il proprietario o chi ne ha l’uso temporaneo può essere ritenuto responsabile per tali danni: per essere esonerato dalla responsabilità, deve provare il caso fortuito, come sopra descritto: un evento esterno imprevedibile, inevitabile e di assoluta eccezionalità, che interrompe il nesso causale tra l’azione dell’animale e l’evento dannoso. E’ essenziale, per i proprietari di tali animali, essere consapevoli delle loro responsabilità e adottare tutte le misure necessarie per prevenire danni a terzi, soprattutto in ambienti dove l’interazione con il pubblico è più frequente.

 

DIRITTO E CASTIGO  LUGLIO 2024 – Clausole vessatorie: un sintetico confronto tra codice civile e codice del consumo

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

 

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