DIRITTO E CASTIGO MARZO 2024 – Gli animali non sono oggetti ma soggetti senzienti
Gli animali non sono oggetti ma soggetti senzienti
DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALAE MARZO 2024
Due sono le frasi che in maniera più o meno aderente alla loro formulazione d’origine mi si affacciano alla mente quando leggo o ascolto dell’ennesimo caso di maltrattamento o uccisione di un animale: “La grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali” (Mahatma Gandhi) e “Chi non prova la minima esitazione né la minima compassione quando uccide un animale o lo fa soffrire, ovviamente farà più fatica di un altro a provarne nei confronti dei suoi consimili” (Dalai Lama).
Mi domando se il nostro Bel Paese possa definirsi “grande” e “moralmente” progredito.
Visto il proliferare dei casi di cronaca accomunati dalla crudeltà dell’uomo verso animali inermi, direi che la mia è una domanda retorica. Ricordo, solo nel 2024, la morte atroce di Leone, il micio scuoiato vivo ad Angri, nel Salernitano, il caso a Palermo dell’uomo che ha bruciato vivo il suo cane, Aron, in piazza Croci, quello di Anagni dove due minorenni hanno ucciso una capretta e pubblicato il video. Mi fermo, anche se la lista degli orrori prosegue e coinvolge tanto gli animali da allevamento, spesso tenuti in condizioni di vita pessime e sottoposti a stress e sofferenza, quanto quelli da compagnia, accolti e successivamente abbandonati o maltrattati dai loro proprietari, fino agli animali selvatici spesso vittime di caccia illegale, bracconaggio e perdita di habitat.
L’aspetto più inquietante è che il fenomeno coinvolge anche giovani che si accaniscono sulle bestiole riprendendo il tutto con i cellulari per poi postare i video alla ricerca di visualizzazioni. Terrificante e criminale.
Anche se la strada volta ad assicurare una effettiva tutela agli animali è ancora lunga, negli ultimi anni la sensibilità collettiva ha conosciuto una crescita esponenziale che ha trovato riflesso anche nel panorama giuridico italiano, con un progressivo rafforzamento del sistema di protezione.
In questo mio intervento, ritengo opportuno richiamare l’attenzione su queste disposizioni, in modo che siate consapevoli degli strumenti che abbiamo per correre in aiuto di chi non può difendersi.
Oltre alle Convenzioni stipulate a livello sovra nazionale (ricordo la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, Strasburgo, 13 novembre 1987) e alle leggi speciali, attualmente le norme di riferimento contenute nel codice penale si ritrovano negli articoli 727 cod. pen.: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni”; 544 bis: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”; 544 ter: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.
Rinvio alla lettura anche dell’art. 544 quater, che punisce “chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali” e dell’art. 544 quinquies, che commina la reclusione da uno a tre anni e la multa da 50.000 a 160.000 euro nei confronti di “Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica” prevedendo incrementi di pena da un terzo alla metà ove concorrano determinate circostanze. Infine, richiamo l’art. 638 che si occupa della fattispecie di “uccisione o danneggiamento di animali altrui”.
Questo il quadro allo stato attuale, che vorremmo quanto meno applicato, ma che potrebbe presto cambiare stando al progetto di riforma del Codice Penale presentato dall’onorevole Brambilla volto a contrastare gli abusi sugli animali e a garantire una maggiore salvaguardia di questi con un sensibile e auspicabile inasprimento di pene perché, ricordo a noi tutti, l’animale non è un oggetto, ma un soggetto senziente.
DIRITTO E CASTIGO MARZO 2024 – Gli animali non sono oggetti ma soggetti senzienti
DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it
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