DIRITTO E CASTIGO GIUGNO 2023 – Non aprite quella porta

porta

Non aprite quella porta

DIRITTO E CASTIGO – RUBRICA LEGALE GIUGNO 2023

I rapporti tra il proprietario di un immobile concesso in locazione abitativa e il conduttore (inquilino) non sempre sono sereni e, anche quando regna l’armonia, molteplici spunti per discussioni e vertenze possono arrivare a minarla.

Uno di questi attiene al diritto di accesso del proprietario nell’immobile locato.

Non è infrequente che esso trovi espressa previsione in una specifica clausola contrattuale che lo disciplina regolandone termini e modalità.

E’ buona norma, ad esempio, precisare in quali occasioni e con quale preavviso il proprietario possa visitare l’immobile al fine di verificarne lo stato di manutenzione o possa farlo visitare a terzi all’approssimarsi della scadenza del contratto di locazione, nel caso intenda venderlo o locarlo, allorquando non abbia trovato un accordo con il conduttore per il prosieguo del rapporto a nuove condizioni o per altre contingenze.

In assenza di apposita disposizione, la questione è delicata perché abbraccia interessi opposti: da un lato quello dell’inquilino che invoca l’inviolabilità del domicilio; dall’altro, quello del locatore che ritiene corretto richiamare l’ampiezza delle facoltà connesse al diritto in oggetto. Da un lato gli articoli 14 della Costituzione, che qualifica il domicilio come luogo “inviolabile”, ponendo una serie di limiti alle operazioni quali ispezioni, perquisizioni, accertamenti e 614 del cod. pen. che punisce “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con l’inganno”; dall’altro l’art. 832 cod. civ., per cui: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Bisogna considerare, nella ricerca di un equilibrio tra esigenze divergenti, che in un contratto ad effetti obbligatori, come quello di locazione, la traditio del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata. L’inquilino è un detentore che utilizza il bene non come se fosse proprio e con l’atteggiamento del proprietario, ma nel rispetto del diritto di quest’ultimo. Parimenti, il proprietario è titolare di un diritto che potremmo definire pieno, ma non assoluto, in quanto limitato dai vincoli scaturenti dal rapporto locatizio.

Dal punto di vista prettamente giuridico, non esiste una norma specifica per regolare questa situazione particolare. Il diritto di controllo, e quindi di accesso all’immobile, in capo al proprietario, si può desumere dall’art. 1619 cod. civ., che stabilisce: “il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono”, ma è evidente come tale disposizione non sia esaustiva, sia perché, nel caso di adempimento del conduttore, il locatore non avrebbe motivo di imporre una visita, sia perché occorre tener presenti i contrapposti diritto dell’inquilino non solo all’inviolabilità del domicilio, ma anche alla privacy e alla riservatezza.

Secondo la giurisprudenza, in linea generale e a prescindere da un’espressa previsione contrattuale, il conduttore, alla scadenza del contratto in essere, è tenuto a far visitare l’appartamento se il proprietario intende venderlo o affittarlo nuovamente.

Inoltre, l’accesso del locatore senza preventiva autorizzazione potrebbe essere giustificato nel caso di circostanze eccezionali e urgenti (ad esempio, quando vi è il concreto pericolo di un danno grave e imminente a cose o persone: si pensi ad un principio di incendio).

Comunque, in ultima analisi, se si è proprietari e si sospetta che l’inquilino non stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, prima di decidere di introdursi nell’immobile approfittando della sua assenza (magari con la copia del mazzo di chiavi restato nella disponibilità), o senza preavviso, né consenso, occorre riflettere e ponderare le conseguenze di un simile gesto: come sopra ricordato, la violazione di domicilio è e resta un reato e come tale viene punito.

DIRITTO E CASTIGO GIUGNO  2023 – Non aprite quella porta

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

 

2023

MAGGIOInquilino “parzialmente” moroso

APRILE Mai più foto dei figli sui social?

MARZOIl venerdì 17 dei bonus fiscali

FEBBRAIOScoperta di vizi e difetti nell’immobile prima del rogito

GENNAIO Fondo cassa condominiale e vendita immobile

2022

DICEMBRELa ripartizione delle quote condominiali tra il vecchio e il nuovo proprietario

NOVEMBREDiritto d’autore tra fotografie artistiche e semplici

OTTOBREDeterioramento, distruzione o sottrazione delle cose: quando l’albergatore è responsabile

SETTEMBREDeterioramento, distruzione o sottrazione delle cose: quando l’albergatore è responsabile

LUGLIO/AGOSTODisdetta e recesso nel contratto di locazione abitativa

GIUGNODisdetta o recesso, quanta confusione

MAGGIOVorrei ospitare un amico, ma il proprietario dice no

APRILEAssegno Unico: intenzioni disattese?

MARZO“Mi hanno rubato la cantina”

FEBBRAIOLa tutela dei soggetti che non sono, non saranno o non sono ancora, stati dichiarati incapaci

GENNAIO Il diciottesimo compleanno dei ragazzi disabili

2021

DICEMBRE – Foto e minori ai tempi dei social

NOVEMBRESe fotografando

OTTOBREVizi e difetti nelle opere appaltate: denuncia e risarcimento

SETTEMBREDi volta in volta, fino alla fine dei tempi

GIUGNOLa generosità a volte è costosa

MAGGIO Locazione abitativa e diritto di prelazione

APRILEDanno da adulterio?

MARZOTradimento e addebito al tempo dei social

FEBBRAIO – Residenza, domicilio, abitazione tra similitudini e differenze

GENNAIO – Divorzio all’italiana? Anche no…

2020

DICEMBRE – Le convivenze prima e dopo la legge Cirinnà

NOVEMBRE – Infortunio tra i banchi di scuola

OTTOBRE –Scivolare su… un acino d’uva

SETTEMBRE – In attesa della “metamorfosi”

LUGLIO AGOSTO  – Il diritto di coabitare con l’animale domestico

GIUGNO – Una piattaforma per alcova

MAGGIO – Fauna selvatica… su strada

APRILE  –  Locazioni commerciali ai tempi del Covid 19

MARZO 2020 – Prestito tra privati

FEBBRAIO 2020 – Figlio mio, fino a quando mi costi?

GENNAIO 2020 – Si può usucapire un alloggio?

2019

DICEMBRE 2919 –  Mediazione immobiliare tra provvigione, prescrizione e frode

NOVEMBRE 2019 – Cadute rovinose all’interno di un condominio e risarcimento

SETTEMBRE 2019 – Balconi, quante questioni!

 

Condividi questo articolo

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.