Testamento: posso lasciare un immobile direttamente a mio nipote? – IL COMMERCIALISTA RISPONDE, RUBRICA SU TEMI FISCALI A CURA DI DAVIDE NICCO
Testamento: posso lasciare un immobile direttamente a mio nipote?
APRILE 2022 – RUBRICA SU TEMI FISCALI A CURA DI DAVIDE NICCO studio@niccodavide,it
Sto pensando di fare testamento. Ho un marito, due figli, uno dei quali già con una figlia, mia nipote. Posso lasciare un immobile direttamente a mia nipote? In caso positivo, quanto pagherà di imposta di successione?
Quando una persona redige il suo testamento può disporre liberamente dei propri beni, lasciandone però obbligatoriamente in eredità una parte (così detta quota “legittima”) ad alcuni parenti che la norma civilistica identifica come aventi diritto.
Essi sono sempre il coniuge, se vivente, ed i discendenti (figli o nipoti) o, in loro assenza, gli ascendenti (genitori e nonni), se esistenti in vita.
Nel caso prospettato, la norma civilistica prevede che l’interessata debba lasciare una quota pari almeno al 25% dell’attivo ereditario al marito ed il 25% a ciascun dei due figli.
Rimane pertanto liberamente disponibile il rimanente 25% del valore dell’attivo ereditario, che l’interessata se ritiene può lasciare alla nipote.
Quindi se il valore dell’immobile che intende lasciare alla nipote non supera il 25% del valore dell’eredità può destinarlo a lei senza violare il diritto alla legittima degli altri eredi.
In caso contrario, se lasciasse alla nipote un immobile il cui valore supera il 25% dell’attivo ereditato, è possibile che un erede che si veda violato il proprio diritto alla quota legittima impugni un domani il testamento reclamando per sé stesso una parte maggiore. L’azione deve però essere iniziata da un interessato, non viene cioè attivata d’ufficio.
E’ possibile naturalmente prevedere conguagli in denaro in modo da “compensare” eventuali differenza di valore per far rientrare ogni quota in quella legittima spettante a ciascun erede.
Da un punto di vista fiscale di imposta di successione, esiste una “franchigia” (esenzione) applicata a ciascun erede in linea retta (quindi nonni, genitori, figli e nipoti) pari a un milione di euro per ciascun beneficiario: solo se la quota di eredità di ciascuno di questi beneficiari eccede il milione di euro, si paga una imposta di successione pari al 4% sul valore eccedente.
Per completezza aggiungo che la franchigia per fratelli e sorelle scende a 100.000 euro, limite oltre il quale si paga il 6% di imposta di successione, mentre per altri soggetti non c’è una franchigia e si paga il 6% se il beneficiario è un parente entro il quarto grado o affine entro il terzo, oppure l’8% se è un soggetto diverso.
E’ appena il caso di notare come sia l’imposta di successione da pagare sia i valori sulla base dei quali verificare il rispetto delle quote di legittima saranno da calcolare con riferimento alla data in cui si apre la successione, ovvero quello della morte dell’interessato.
Può quindi capitare da un lato che la norma impositiva – e quindi l’imposta di successione – cambi nel tempo, e dall’altro che disposizioni che al momento del testamento rispettavano i diritti alla legittima di tutti gli eredi, la vìolino al momento della morte del disponente. Ciò a causa di variazioni nel valore di mercato degli immobili, oppure di incremento o di decremento del valore dell’attivo ereditario, oppure, ancora, perché variano gli aventi diritto alla legittima per premorienza di alcuni e/o per nascita di altri.
Consiglio quindi di rivedere periodicamente le disposizioni testamentarie, con l’augurio di poterlo fare ancora per lungo tempo.