DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE – Vizi e difetti nelle opere appaltate: denuncia e risarcimento
Vizi e difetti nelle opere appaltate: denuncia e risarcimento
RUBRICA LEGALE DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE
Si rivolge al mio studio un signore che lamenta la realizzazione, non propriamente a regola d’arte, dei lavori affidati ad un’impresa e terminati da oltre un anno. Vorrebbe chiedere un risarcimento pari all’importo di quanto dovrà sborsare per farli rifare, “naturalmente” da un’altra ditta, oltre ad un’ulteriore somma per il disagio patito e che dovrà patire.
Tra il mio assistito e l’impresa è intercorso un contratto di appalto, definito dall’art. 1655 cod.civ. come il “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. Si tratta di un contratto di risultato e non di attività. A volte il risultato non è quello sperato e per cui si è pagato. Come procedere quando ciò avviene?
Le disposizioni da prendere a riferimento sono contenute negli articoli 1667 cod.civ. che ha ad oggetto le difformità e i vizi dell’opera e 1668 cod.civ. che tratta del contenuto della garanzia per i difetti riscontrati.
Primo aspetto da tenere in considerazione: non sempre il committente gode di una garanzia sui lavori mal eseguiti. Non gli viene riconosciuta alcuna tutela quando ha accettato l’opera pur sapendo che era affetta da vizi o quando avrebbe potuto riconoscerli usando l’ordinaria diligenza, sempre che, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore (cioè da lui dolosamente occultati o nascosti). I vizi devono essere denunciati all’appaltatore entro sessanta giorni dalla loro scoperta, ossia dalla percezione del nesso causale tra il segno esteriore del vizio e l’opera, sempre che non siano stati riconosciuti o occultati dall’impresa. E’ di fondamentale importanza distinguere tra difformità e vizi apparenti (conosciuti o riconoscibili) e occulti (non riconoscibili), in quanto nel primo caso con l’accettazione senza riserve non sorge alcuna responsabilità in capo al costruttore. La denuncia non deve rivestire particolari forme per essere valida ed efficace, potendo essere anche orale, ma occorre tener presente che in un eventuale futuro giudizio, di fronte all’eccezione di decadenza proposta dall’appaltatore, spetterà al committente dar prova della tempestività della denuncia. Inoltre, la contestazione dei vizi effettuata dal direttore dei lavori non assume rilievo, in quanto questi non ha il potere di compiere atti giuridici per conto del committente.
Nel caso non si addivenga ad un accordo bonario, la successiva azione in giudizio deve essere esercitata entro i due anni dalla consegna dell’opera, fatti salvi i casi di interruzione e di sospensione.
Altro quesito: il committente può pretendere dall’appaltatore una somma di denaro che corrisponda al valore delle opere che dovranno essere eseguite per correggere gli errori dell’opera viziata? In base all’art. 1668 cod.civ. “il committente può chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell’appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore”. Ancorandoci al dettato normativo, la richiesta di risarcimento per equivalente non pare percorribile.
La giurisprudenza, per individuare il rimedio concretamente esperibile dal committente, distingue tra vizi gravi e vizi non gravi. Nel primo caso, qualora i vizi siano di gravità tale da rendere l’opera del tutto inadatta alla sua funzione, il committente può agire per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno. Nel secondo caso, il committente può agire con le alternative azioni di eliminazione dei vizi o di riduzione del prezzo.
La giurisprudenza ha precisato che, in caso di difetti non gravi, il committente può agire (in aggiunta o in via autonoma) per il risarcimento del danno ex art. 1668, I comma, cod.civ. solo qualora sussista la colpa dell’appaltatore (presunta fino a prova contraria) e i difetti abbiano causato danni non riparabili mediante un nuovo intervento dello stesso, come nel caso di danni a persone o cose oppure di spese di rifacimento che il committente abbia provveduto a far eseguire direttamente.
In conclusione, non lasciate che il tempo trascorra vanamente e ricordate che, in base all’orientamento maggioritario della giurisprudenza, l’azione risarcitoria non può essere esperita rispetto ai difetti per i quali potreste, come committenti, proporre utilmente l’azione di eliminazione dei vizi dal momento che si tratta di domande aventi natura diversa e non surrogabili l’una con l’altra.
DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE – Vizi e difetti nelle opere appaltate: denuncia e risarcimento
DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
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