DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE- Di volta in volta, fino alla fine dei tempi

diritto e castigo

Di volta in volta, fino alla fine dei tempi

DIRITTO E CASTIGO SETTEMBRE

Sarà per la frenesia dei tempi, per la concentrazione sempre più scarsa, perché “quel tal signore era proprio simpatico e alla mano, ma parlava così tanto”. Sarà per tutte queste e per tante altre ragioni che dilaga la tendenza a prestare scarsa attenzione ai contratti che si stipulano.

A prescindere dai motivi, il risultato è che nel momento in cui si decide di interrompere un rapporto contrattuale, a volte si va incontro a spiacevoli sorprese. Ad esempio, si può essere convinti in buona fede che, decorso l’anno previsto nella scrittura, si sia liberi di rivolgersi ad un altro fornitore o di prendere tempo per meditare su quale offerta risulti più vantaggiosa e ci si senta rispondere che in realtà, non avendo inviato una disdetta nei termini previsti, il vincolo si sia rinnovato. Molti contratti predisposti unilateralmente da una parte contengono una clausola di rinnovo tacito, o rinnovo automatico, di norma di anno in anno, o, addirittura sine die, attraverso l’uso dell’incisoe così di seguito”. Questo assicura la permanenza in vita dell’accordo a fronte dell’inerzia del consumatore che non si è attivato nei tempi per non aver compreso, per essersene dimenticato o per semplice pigrizia.

A questo punto resta da chiarire se questo vincolo sia valido ed efficace o meno.

Nel caso in cui la situazione veda da un lato un professionista e dall’altro un consumatore, si applicherà la disciplina del codice del consumo che considera dette clausole “vessatorie”, in quanto comprimono maggiormente gli interessi della parte che ha meno forza contrattuale. Pertanto, tutte le volte in cui il contratto non sia stato frutto di un percorso ragionato e concordato, ma sia stato presentato già definito da un contraente che ha dettato (imposto) le proprie condizioni generali trasfuse in un modulo o formulario, senza possibilità per il consumatore di intervenire sul contenuto, la legge dispone, a sua tutela, che la clausola sia inefficace se non viene appositamente sottoscritta, anche con un semplice richiamo a fine contratto. Per la validità della clausola è dunque richiesta una duplice sottoscrizione: quella apposta in calce alla scrittura e una seconda, che ratifichi il contenuto e gli obblighi “sfavorevoli” che ci apprestiamo ad assumere.

Non solo. Nel caso di clausole predisposte unilateralmente da un soggetto per regolare in modo uniforme una serie indeterminata di rapporti contrattuali, la tutela è estesa in generale anche a colui che agisce in veste di professionista. Infatti l’art. 1341 cod.civ. non fa distinzione di sorta: “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”.

Qualcuno potrebbe obiettare che in realtà la clausola del rinnovo automatico, seppur predisposta unilateralmente, non comporti obbligazioni a carico soltanto di una parte, ma vincoli entrambi i contraenti a continuare il rapporto. L’eccezione è corretta, ma, osserva la giurisprudenza, colui che la propone ha preventivamente valutato i vantaggi derivategli dalla accettazione di essa, a differenza del contraente per adesione, che deve perciò apprestare particolare attenzione al suo contenuto (così Cass. civ., Sent. 1 marzo 2016, n. 4047). A ben vedere, l’onere formale dato dall’approvazione specifica per iscritto è richiesto a prescindere dalla circostanza che l’aderente abbia avuto conoscenza delle clausole vessatorie o si sia trovato in una posizione economica inferiore rispetto al predisponente: la preoccupazione del legislatore è che il soggetto aderente venga allarmato tramite la doppia sottoscrizione sul contenuto di particolari clausole che magari non saranno proprio “vessatorie” come si intende nel comune parlar ma, di sicuro, almeno un poco “pericolose”.

DIRITTO E CASTIGO  SETTEMBRE  – Di volta in volta, fino alle fine dei tempi

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
info@studiolegalecolosso.it – studiolegalecolosso.it

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