DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE – Scivolare su… un acino d’uva
Scivolare su… un acino d’uva
DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE
Mettere un piede in fallo, cadere, “scivolare su una buccia di banana” in senso figurato o reale, sono situazioni a cui ci è capitato di assistere o di sperimentare in prima persona. Ma ancora non mi era successo che un signore si rivolgesse al mio studio per ottenere un consiglio su come procedere nei confronti di un supermercato per la caduta della moglie a causa di… un acino d’uva seminascosto dietro ad una gamba del banco frutta.
Purtroppo nella caduta rovinosa la signora ha riportato la rottura del braccio destro con la previsione di un decorso per la guarigione piuttosto lungo e doloroso, oltre che fastidioso.
Prima di tutto, scorrendo il contenuto di varie sentenze, ho scoperto che la causa principale delle cadute nei supermercati è data dagli oggetti lasciati per terra, in particolare nel reparto frutta-verdura. Senza dimenticare il pavimento reso scivoloso dal contenuto di barattoli e vasetti rotti o da un recente lavaggio con acqua saponata non segnalato.
La norma a cui si deve far riferimento, per rispondere al quesito che mi è stato posto, è l’art. 2051 del codice civile, per cui: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Questo significa, in termini pratici, che il nostro sistema statuisce che il supermercato, nella persona del proprietario o del gestore, in qualità di custode dei locali, delle merci riposte in magazzino o esposte, delle scale mobili e di quant’altro vi sia all’interno dei muri, è responsabile sotto il profilo civilistico delle cose che ha in custodia. Si tratta di una responsabilità così detta “oggettiva” che prescinde dalla colpa concreta e di cui il supermercato può liberarsi solo dimostrando il caso fortuito (imprevidibilità e inevitabilità dell’evento).
La funzione della norma, per l’orientamento della giurisprudenza, è quella di ottenere una gestione diligente da parte del custode per le cose che ha in custodia attraverso una costante vigilanza e la predisposizione di adeguate misure di sicurezza e di segnalazioni di pericolo, ove presente.
Quindi, il risarcimento è sempre dovuto?
Attenzione: prima di tutto deve sussistere un nesso causale tra l’infortunio e la cosa custodita dal supermercato; inoltre l’ostacolo che ha provocato la caduta deve concretizzare un’insidia o un trabocchetto. In altri termini, la situazione di pericolo non deve essere né visibile, né prevedibile usando l’ordinaria diligenza. Anche la condotta del cliente ha un peso nella dinamica del sinistro, fino a sollevare il supermercato da ogni responsabilità quando essa stessa è stata assorbente, ossia quando ha costituito la causa esclusiva dell’incidente. In altre situazioni potrebbe aversi un concorso di colpa e in tal caso il risarcimento dovuto dal supermercato verrebbe ridotto della percentuale di responsabilità riscontrata in capo al danneggiato.
Non può essere richiesto che il cliente cammini tra le corsie con gli occhi fissi sul pavimento, ma gli è chiesto di non tenere una condotta imprudente. Inoltre, questi deve dar prova che la caduta sia effettivamente avvenuta nel supermercato e che sia avvenuta per colpa di una mancanza dello stesso e per farlo è utile fotografare l’insidia o il trabocchetto che ha provocato la caduta, raccogliere i dati delle persone presenti che hanno assistito all’evento e che potrebbero essere chiamate a testimoniare, certificare le lesioni fisiche tramite il referto del Pronto Soccorso, conservando tutti i referti medici e le ricevute dei costi sostenuti.
Per quanto riguarda i danni risarcibili, in linea generale si annoverano le lesioni fisiche riportate dal cliente a seguito della caduta, ma possono essere oggetto della richiesta di risarcimento danni anche gli oggetti dell’avventore che si sono rotti durante la caduta stessa. Senza escludere, in determinati casi, la possibilità di richiedere il risarcimento per il danno morale (per la sofferenza patita a causa delle lesioni riportate) e il danno esistenziale, se dal sinistro è scaturito un peggioramento delle proprie abitudini e della qualità della propria vita. Sono altresì rimborsabili tutte le spese necessarie all’infortunato per guarire e per riabilitarsi e il mancato guadagno che non si è potuto conseguire a causa dell’infortunio.
Da ultimo e concludo, ogni volta che varchiamo la soglia di un supermercato è cosa buona tenere gli occhi aperti, perché la strada per ottenere un risarcimento non è sempre così in discesa come la caduta.
DIRITTO E CASTIGO OTTOBRE -Scivolare su… un acino d’uva
DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso, patrocinante in Cassazione
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