DIRITTO E CASTIGO  FEBBRAIO  –  Figlio mio, fino a quando mi costi?

figlio fannullone

Figlio mio, fino a quando mi costi?

Avere dei figli è una gioia ma comporta oneri e responsabilità di non poco peso, soprattutto sotto il profilo economico. Una domanda che spesso mi viene posta è: “Devo mantenerlo a vita?”.
Secondo l’art 147 del nostro codice civile, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Questa norma va letta e interpretata facendo riferimento alla Costituzione che dispone esplicitamente il dovere e il diritto dei genitori di mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost.). La modalità in cui questi sono chiamati a rispondere dei loro obblighi è stabilita dall’art. 316 bis cod.civ. che adotta il criterio della proporzionalità, ossia i genitori debbono provvedere al mantenimento della prole “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo”.


Cosa succede se uno o entrambi non vi ottemperano? Chiunque vi abbia interesse può agire in giudizio promuovendo un’apposita azione e il Presidente del Tribunale, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della progenie.
Il Giudice, quindi, può disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità e, nel determinarne l’importo, deve valutare le “attuali esigenze del figlio”, ovvero i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni che, comunque, non possono non essere condizionate dal livello economico sociale dei genitori.
Tra i doveri in incipit citati, ritengo utile soffermarmi sull’unico a contenuto patrimoniale, quello che forse più di altri si vede dibattuto nelle aule, soprattutto quanto il figlio ha raggiunto la maggiore età: il mantenimento. Prima di tutto occorre chiarire che esso non si limita al riconoscimento degli alimenti, ossia dello stretto necessario per la sussistenza, ma abbraccia le spese per il vitto e per una abitazione adeguata, quelle sanitarie, scolastiche, sportive, ricreative: più in generale quelle che rispondono alle necessità di cura e di educazione.
Ora, se non possono essere sollevati dubbi sul fatto che tale onere sorga con la nascita del figlio, la domanda che ci si pone è quando questo finisca. Non sempre tale interrogativo è dettato da disinteresse nei confronti del rampollo o dal timore, come nel caso di separazioni o divorzi, che l’assegno più o meno consistente venga utilizzato dall’ex coniuge per fini prettamente personali; a volte nel genitore si insinua il legittimo sospetto che vitto, alloggio ed eventuale elargizione mensile non costituisca uno sprone alla ricerca di una indipendenza economica e di un ruolo nel mondo. Iniziamo col dire che il dovere dei genitori non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, quando questi non sia ancora in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Secondo la giurisprudenza, perché vi sia autosufficienza economica del figlio maggiorenne è “sufficiente” che il figlio percepisca un reddito corrispondente alla professionalità definitivamente acquisita, senza che assuma alcuna rilevanza il tenore di vita goduto precedentemente, in costanza di matrimonio o durante la separazione dei genitori. Sulla scia di questa massima, di contro, non perde il diritto ad essere mantenuto il figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti. Con un inciso: l’atteggiamento di rifiuto deve essere compatibile con le condizioni economiche della famiglia e deve manifestarsi nei limiti di tempo in cui le aspirazioni del figlio abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate.
Il dovere a carico dei genitori viene meno qualora quest’ultimo rifiuti consapevolmente occasioni di lavoro o ritardi senza motivazione il corso degli studi.
Tirando le somme: il figlio che abbia concorso scientemente alla determinazione della propria non autosufficienza economica può andare incontro a grame conseguenze, la prima delle quali è quella di rimboccarsi le maniche.

DIRITTO E CASTIGO  FEBBRAIO  –  Figlio mio, fino a quando mi costi?

DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
info@studiolegalecolosso.it

GENNAIO 2020 – Si può usucapire un alloggio?

DICEMBRE 2919 –  Mediazione immobiliare tra provvigione, prescrizione e frode

NOVEMBRE 2019 – Cadute rovinose all’interno di un condominio e risarcimento

SETTEMBRE 2019 – Balconi, quante questioni!
Condividi questo articolo

Potrebbero interessarti anche...

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.