DIRITTO E CASTIGO NOVEMBRE – Caduta rovinosa all’interno di un condominio e risarcimento
Caduta rovinosa all’interno di un condominio e risarcimento
A tutti, purtroppo, può capitare di cadere e di procurarsi delle lesioni. Quando ciò avviene all’interno di una proprietà condominiale, ad esempio per la presenza di un liquido sui gradini o di una lastra ghiacciata in cortile, si è portati a ritenere che sia responsabile il condominio ed in quanto tale debba risarcire i danni da noi patiti in seguito alla caduta. Un ragionamento logico che però nasconde qualche insidia. L’argomento trova la sua disciplina nell’art 2051 del Codice Civile che dispone: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. La norma delinea una responsabilità di tipo “oggettivo”, vale a dire fondata sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente tra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo e non occasionale potere su di essa, tale da porlo nella condizione di controllarne i rischi. Tra la cosa in custodia e l’evento dannoso deve sussistere una relazione diretta, nel senso che la prima deve aver prodotto direttamente il secondo. Non è richiesto che la cosa sia dotata di una propria attitudine lesiva, in quanto anche una cosa all’apparenza inerte e innocua può recare danno in presenza di condizioni di pericolo, oppure di insidia. Fermo questo, come si ripartisce l’onere probatorio?
Il danneggiato è tenuto a dimostrare che la cosa abbia rappresentato una condizione necessaria e sufficiente per il verificarsi dell’evento (nel nostro caso della caduta). Per liberarsi dalla responsabilità il custode, alias il condominio, deve dar prova del caso fortuito, ossia che l’evento sia imputabile ad un fattore esterno.
Il caso fortuito, peraltro, va inteso in senso ampio, comprensivo sia del fatto naturale (la c.d. forza maggiore), sia del fatto di un terzo o, addirittura, dello stesso danneggiato, purché intervenga nella determinazione dell’evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità. Per meglio chiarire, pongo all’attenzione il caso di una signora che aveva intentato azione contro il condominio per essere scivolata scendendo i gradini dello stabile, procurandosi delle lesioni. La signora assumeva che la causa della caduta fosse da rinvenire nella superficie bagnata dei gradini, oltretutto privi di strisce o dispositivi antiscivolo e nell’assenza del corrimano da entrambi i lati della scala. Da quanto fino ad ora esposto, immagino che in molti non dubiterete del buon esito del giudizio. Al contrario, il Tribunale si è espresso contro l’attrice assumendo che “il solo dato della caduta (…) non è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso causale tra cosa e l’evento, dal momento che, in presenza di tutti gli elementi [appena riportati] pare ben più probabile che la caduta sia da ricondurre al comportamento della signora (..), con conseguente esclusione in radice di qualsiasi responsabilità in capo al custode della cosa, ossia il condominio” (Tribunale di Bolzano 11 ottobre 2018). Nel caso di specie, sebbene i testi oculari avessero riferito di aver visto ruzzolare giù per le scale esterne del condominio l’attrice, non erano stati in grado di spiegarne il motivo; al contrario, dall’istruttoria era emerso che nel giorno del sinistro non si erano verificate condizioni climatiche che potessero aver effettivamente fatto divenire la scala fonte di pericolo (non vi erano state precipitazioni), che la superficie delle scale era in marmo poroso e quindi non scivoloso e che, nonostante non vi fosse il corrimano, erano presenti dei muretti laterali idonei a proteggere l’utente. Del pari, andando un po’ più a ritroso nel tempo, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistere la responsabilità del condominio “per i danni derivanti da una caduta sulle scale, in cui era stata applicata cera da parte del custode dello stabile, allorché´ la danneggiata non abbia utilizzato la normale diligenza” (Cass. Civ., sezione III, 19 giugno 2008, n. 16607). In quell’occasione la Cassazione ha ravvisato la negligenza nel fatto che la danneggiata, pur potendo verificare visivamente la scivolosità del pavimento, non aveva prestato la dovuta attenzione alla situazione anomala dei luoghi, avendo alzato il piede sinistro sul primo gradino prima ancora di assicurarsi la presa al corrimano delle scale. Ciò facendo aveva reso più instabile il proprio equilibrio e di conseguenza era rovinata a terra. In conclusione: attenti a non scivolare… sul nesso causale.
DIRITTO E CASTIGO
Rubrica legale a cura dell’avvocato Roberta K. Colosso
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