LUGLIO/AGOSTO – Ma dove vai bellezza in bicicletta…

Con l’arrivo della bella stagione, lungo le strade, con i fiori crescono anche le biciclette. Ad onor del vero sono sempre più numerosi coloro che, per un ritrovato spirito ambientalista o per esigenze di portafoglio, adottano questo mezzo per districarsi tra strade e meandri delle città, ancora poco abituate al fenomeno e dotate di piste ciclabili che si contano sulle dita di una mano. Purtroppo molti ciclisti, amatoriali o meno, al pari di altrettanti automobilisti e pedoni non sono del tutto in grado di comprendere diritti e doveri a ciascuno spettanti. Forse per una sorta di comune disinformazione o, forse, per una diffusa maleducazione. Un dato di fatto c’è: spesso le piste ciclabili si trovano a condividere lo spazio preposto alla circolazione delle auto o quello destinato al transito dei pedoni. E la condivisione di spazi comuni genera problemi per prevenire i quali esistono delle regole.

Prima di tutto, la bicicletta è un veicolo a tutti gli effetti e come tale soggetto alle prescrizioni del Codice della Strada. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono e mai sul marciapiede che, ex art. 3 del cod. della strada rappresenta la zona destinata al transito esclusivo dei pedoni. Dunque, il marciapiede (non marciaruote) è riservato ai pedoni, come la pista ciclabile (non pista pedonabile) è riservata ai ciclisti. Inoltre, quando il ciclista deve attraversare una strada passando sulle strisce pedonali è tenuto a seguire le regole dettate per i pedoni, portando a mano la bicicletta. E non è solo per una questione di sicurezza. A prescindere dal pericolo effettivo o potenziale, la legge prevede che i veicoli sprovvisti di motore e gli animali debbano circolare tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, anche quando la strada è libera, pena la soggezione alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 (art. 143 cod. della strada).



E quei ciclisti che avanzano a gruppi, non curandosi delle auto che li seguono in colonna, tengono un comportamento legittimo? Assolutamente no. In questo caso si deve far riferimento all’art. 182 del cod. della strada per cui: “I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro”. Cosa rischiano se non ottemperano alla norma? Di vedersi comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100. A pari del divieto che vige per gli automobilisti, anche i ciclisti non possono utilizzare il cellulare mentre sono alla guida delle due ruote. Il citato art. 182 del cod. della strada stabilisce che i ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e devono essere in grado di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie. La norma specifica è dettata dall’art. 173 cod. della strada che vieta in generale ai conducenti di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o di utilizzare cuffie sonore. Resta consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani). Chi viola queste disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 161 a euro 647.

Cosa dire di quei ciclisti che circolano contro mano? Che sbagliano. Nel nostro ordinamento vige l’obbligo di circolare a senso unico e chi circola contromano, di norma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 162 ad euro 646 (art. 143 cod. della strada). Sulla questione biciclette è intervenuto il ministero dei Trasporti con un parere nel quale chiaramente si ammette la guida contromano delle biciclette limitatamente alle zone di traffico limitato (ztl) e nelle strade con una carreggiata di 4,25 m in cui il limite di velocità ammonti a 30 km/h, prevedendo altresì un’adeguata segnaletica per avvertire gli automobilisti.
Troverete altre disposizioni sul codice della strada a cui vi rimando con l’auspicio che, oltre agli obblighi di legge e allo spauracchio delle sanzioni, siano buon senso e rispetto a regolare la nostra condotta.

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